Art. 8 
 
  1. La pubblicizzazione nei locali aperti al pubblico  degli  avvisi
di cui agli articoli 2, 3, 5 e 6 del presente decreto  puo'  avvenire
mediante strumenti elettronici di libera ed agevole consultazione. 
  2. I soggetti  indicati  all'articolo  1  che  dispongono  di  siti
Internet  dedicati  all'attivita'  online  della  propria   clientela
pubblicizzano, altresi', gli avvisi di cui agli articoli 2, 3, 5 e  6
del presente decreto sui detti siti Internet. 
  3. Gli avvisi previsti dal presente decreto  riportano  in  maniera
chiara, con una veste grafica di facile  identificazione  e  lettura,
gli elementi informativi di cui allo schema allegato.