IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» e, in particolare, l'art. 33, il quale al comma 1 prevede che le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza; Visto i commi 455 e 456 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base ai quali - ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi - le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell'art. 33 del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio; Visto il comma 457 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in base al quale le centrali regionali e la Consip S.p.A. costituiscono un sistema a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti informatici per l'acquisto di beni e servizi; Visto l'art. 33-ter della legge 17 dicembre 2012, n. 221, che istituisce presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture l'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti; Visto il decreto del Ministro dell'economia e finanze 24 febbraio 2000 con il quale lo stesso stabilisce di avvalersi di Consip per lo svolgimento delle attivita' previste dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' il decreto del Presidente del Consiglio 27 febbraio 2013, n. 67, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135» che attribuisce al Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la cura dei rapporti amministrativi con Consip in materia di Programma di razionalizzazione degli acquisti, il coordinamento dell'attivita' relativa all'attuazione del progetto di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni e le relative funzioni di indirizzo e controllo strategico; Visto il comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e' istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; Visto, altresi', il comma 2, secondo periodo del medesimo art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui al comma 1, nonche' i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; Visto il comma 3 dell'art. 9 del citato decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori e in ragione delle risorse messe a disposizione ai sensi del comma 9 del medesimo art. 9, dello stesso decreto legge sono individuate le categorie di beni e di servizi nonche' le soglie al superamento delle quali le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole [...], ricorrono a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure; Visto, inoltre, il comma 2, terzo periodo, del medesimo art. 9 dello stesso decreto-legge n. 66 del 2014, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di detto decreto-legge, previa intesa con la Conferenza unificata, e' istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attivita' e le modalita' operative; Visto il comma 5 del medesimo art. 9 del decreto-legge n. 66 del 2014 in base al quale ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e di servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1 del medesimo art. 9. In ogni caso il numero complessivo dei soggetti aggregatori presenti sul territorio nazionale non puo' essere superiore a 35; Visti i commi 1 e 2 dell'art. 19 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, i quali prevedono la soppressione dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e il trasferimento dei compiti e delle funzioni dalla stessa svolti all'Autorita' nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 novembre 2014, che definisce i requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti aggregatori ai sensi del comma 2 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; Considerato che, nel rispetto dei diversi modelli di aggregazione degli acquisti di beni e servizi adottati dai soggetti aggregatori, si ritiene di sviluppare programmi di razionalizzazione della spesa che rispondano alle rispettive esigenze e priorita', prevedendo un coordinamento tra i diversi soggetti e un'attivita' di armonizzazione dei rispettivi programmi, con l'obiettivo di massimizzare i risultati conseguibili, in termini di risparmi di spesa e minor aggravio amministrativo per i singoli enti, nonche' di facilitare la condivisione e la valorizzazione delle esperienze e la replicabilita' dei modelli di eccellenza; Considerato che il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori e' tenuto ad effettuare con cadenza annuale un'analisi della spesa al fine di determinare le categorie di beni e servizi, nonche' le relative soglie utili all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio di cui all'art. 3, comma 9, del citato decreto-legge n. 66 del 2014; Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 16 ottobre 2014; Decreta: Art. 1 Istituzione del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori 1. In attuazione dell'art. 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per assicurare l'efficace realizzazione dell'attivita' di razionalizzazione della spesa per beni e servizi, e' istituito il «Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori», di seguito denominato «Tavolo tecnico» coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Con il presente decreto ne sono definiti compiti, attivita' e modalita' operative. 2. Il Tavolo, e' composto da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi (di seguito denominato DAG), da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e da un membro in rappresentanza di ciascun soggetto aggregatore iscritto nell'elenco di cui al comma 1 dell'art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66. Al Tavolo presenziano un rappresentante della Conferenza delle regioni, un rappresentante dell'ANCI e un rappresentante dell'UPI. Al Tavolo partecipa, inoltre, un rappresentante dell'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) con funzioni di uditore. 3. Le riunioni del Tavolo si intendono validamente costituite qualora sia presente la maggioranza dei componenti. Le decisioni del Tavolo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente.