Art. 4 Compiti delle articolazioni del Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori 1. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze coordina il Tavolo tecnico, indica i principi generali di pianificazione ed armonizzazione delle iniziative di acquisto dei soggetti aggregatori, convoca le riunioni del comitato e del Tavolo tecnico, queste ultime con periodicita' almeno bimestrale e comunque quando, per il tramite del comitato, ne faccia richiesta un partecipante. 2. Il comitato, tenuto conto delle indicazioni eventualmente ricevute da parte del tavolo tecnico, individua l' indirizzo di gestione delle attivita', attiva i gruppi di lavoro di cui al successivo comma 5, e pone in essere ogni azione necessaria ad assicurare la regolare attuazione di quanto previsto dal presente decreto. 3. Per la valida costituzione del comitato, e' necessaria la presenza di tutti i componenti. Le decisioni del comitato guida sono assunte a maggioranza dei componenti. Nel caso di parita' di voti, prevale il voto del presidente. 4. La segreteria tecnica assicura il supporto al comitato guida e, per il tramite di questo, al Tavolo tecnico; essa svolge compiti di segreteria e redige i verbali delle riunioni. 5. I gruppi di lavoro eventualmente attivati dal comitato guida, svolgono i compiti assegnatigli dallo stesso comitato tenuto conto delle diverse attivita' e competenze.