Art. 6 Metodologie e nomenclatore unico dei beni e servizi 1. Nell'ambito del Tavolo tecnico sono adottati ed adeguatamente diffusi, metodologie e linguaggi comuni, sviluppati coerentemente con gli standard internazionali gia' definiti, a supporto dell'attuazione di quanto previsto nel presente decreto anche in riferimento ai dati e alle informazioni relative ai fabbisogni della amministrazioni e al fine di costruire un «nomenclatore unico dei beni e servizi» in termini di codifiche dei beni e servizi acquistati dai soggetti aggregatori, attraverso il quale classificare univocamente la spesa sostenuta dalle pubbliche amministrazioni, fatto salvo quanto gia' definito normativamente.