Art. 3 
 
 
        Funzioni della cabina di regia di carattere specifico 
 
  1. Le amministrazioni di cui  all'art.  5,  comma  2,  del  decreto
legislativo  n.  102/2014,  nell'ambito  della   cabina   di   regia,
collaborano al coordinamento: 
  a) per le attivita'  di  istruttoria  dei  progetti  di  intervento
presentati  dalla  pubbliche  amministrazioni   centrali   ai   sensi
dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo  n.  102/2014,  secondo
criteri omogenei di valutazione; 
  b)  per  l'elaborazione  del  programma  di   interventi   per   il
miglioramento  della  prestazione  energetica  degli  immobili  della
pubblica amministrazione centrale; 
  c) nell'effettuazione del monitoraggio dell'andamento dei programmi
anche sulla base delle relazioni di cui all'art.  5,  comma  14,  del
decreto legislativo n. 102/2014. 
  2. Le amministrazioni di cui all'art.  15,  comma  5,  del  decreto
legislativo  n.  102/2014,  nell'ambito  della   cabina   di   regia,
collaborano: 
  a) per individuare le priorita', i  criteri,  le  condizioni  e  le
modalita' di funzionamento, di gestione e  di  intervento  del  Fondo
nazionale per l'efficienza energetica; 
  b) per il monitoraggio dei risultati conseguiti.