Art. 3 Sedute del Consiglio arbitrale 1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno tre componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. 2. I componenti che non possono partecipare alle sedute ne danno notizia tempestivamente al Presidente. 3. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da un funzionario, salvo che il Presidente della Camera arbitrale non ritenga di destinare a tale scopo una unita' della struttura di segreteria. Il Consiglio puo' deliberare ad unanimita', all'inizio della seduta, che le funzioni di segretario verbalizzante siano svolte da un suo componente. 4. Il Consiglio puo' deliberare all'unanimita' di procedere ad audizioni, nel corso delle sedute, di funzionari dell'Autorita' o esperti. 5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a partecipare senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Autorita', previo assenso del Presidente della stessa.