Art. 3 
 
 
                   Sedute del Consiglio arbitrale 
 
  1. Le sedute del Consiglio sono valide se sono presenti almeno  tre
componenti, fra i quali il Presidente o chi ne fa le veci. 
  2. I componenti che non possono partecipare alle  sedute  ne  danno
notizia tempestivamente al Presidente. 
  3. Le funzioni  di  segretario  verbalizzante  sono  svolte  da  un
funzionario, salvo che  il  Presidente  della  Camera  arbitrale  non
ritenga di destinare a tale  scopo  una  unita'  della  struttura  di
segreteria. Il Consiglio puo' deliberare  ad  unanimita',  all'inizio
della seduta, che  le  funzioni  di  segretario  verbalizzante  siano
svolte da un suo componente. 
  4. Il Consiglio puo'  deliberare  all'unanimita'  di  procedere  ad
audizioni, nel corso delle sedute,  di  funzionari  dell'Autorita'  o
esperti. 
  5. Alle sedute del Consiglio possono essere chiamati a  partecipare
senza diritto di voto, i Dirigenti dell'Autorita', previo assenso del
Presidente della stessa.