Art. 4 
 
 
                  Convocazione ed ordine del giorno 
 
  1. Le sedute del Consiglio arbitrale hanno luogo, di  regola,  ogni
settimana. 
  2.  Il  Presidente  fissa  gli  argomenti  all'ordine  del   giorno
contestualmente alla convocazione.  Della  convocazione  deve  essere
data comunicazione ai  componenti  non  oltre  il  terzo  giorno  che
precede  la  seduta,  unitamente  alla  messa  a  disposizione  della
documentazione  necessaria  per  la   discussione   degli   argomenti
all'ordine del giorno. 
  3. Ogni componente ha il diritto di  chiedere  l'iscrizione  di  un
argomento  all'ordine  del  giorno  e  ha  il  diritto  di  formulare
richiesta motivata di convocazione  del  Consiglio.  In  tale  ultimo
caso, il Presidente assicura che la convocazione avvenga entro cinque
giorni dalla richiesta. 
  4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno puo' essere integrato
dal Consiglio all'unanimita'  dei  componenti  prima  dell'inizio  di
ciascuna seduta. 
  5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o piu' relatori fra  i
componenti del Consiglio.