Art. 4 Convocazione ed ordine del giorno 1. Le sedute del Consiglio arbitrale hanno luogo, di regola, ogni settimana. 2. Il Presidente fissa gli argomenti all'ordine del giorno contestualmente alla convocazione. Della convocazione deve essere data comunicazione ai componenti non oltre il terzo giorno che precede la seduta, unitamente alla messa a disposizione della documentazione necessaria per la discussione degli argomenti all'ordine del giorno. 3. Ogni componente ha il diritto di chiedere l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno e ha il diritto di formulare richiesta motivata di convocazione del Consiglio. In tale ultimo caso, il Presidente assicura che la convocazione avvenga entro cinque giorni dalla richiesta. 4. Per motivi di urgenza, l'ordine del giorno puo' essere integrato dal Consiglio all'unanimita' dei componenti prima dell'inizio di ciascuna seduta. 5. Il Presidente, ove lo ritenga, nomina uno o piu' relatori fra i componenti del Consiglio.