Allegato PRESCRIZIONI A) Secondo atto aggiuntivo (n. 2 REV) alla convenzione unica tra Concessioni Autostradali Lombarde S.p.A. e Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.: a. con riferimento alle «Premesse»: debbono essere espunte dalla lettera «F» le parole «oggettiva e non imputabile» e dalla lettera «O» le parole «adottata dal CIPE»; b. all'art. 2.1 debbono essere adeguati i riferimenti agli allegati citati all'art. 1.1; c. all'art. 3.1, secondo comma, vanno depennate le parole «entro la data del 31 dicembre 2015 e»; d. l'art. 4.3 deve essere sostituito come segue: «in attuazione di quanto disposto dal CIPE con delibera n. [•] (sub allegato B), il concessionario decadra' dalle misure assegnate e/o riconosciute con la medesima delibera qualora il primo contratto di finanziamento (cfr. Senior n. 1) non venga sottoscritto entro 12 mesi dalla data di efficacia del presente atto aggiuntivo ovvero il secondo contratto di finanziamento (Senior n. 2) non venga sottoscritto entro la data di cui al precedente art. 3.1»; e. all'art. 4.6 le parole «recedere alla convenzione unica» debbono essere sostituite con le parole «estinguere il rapporto concessorio»; f. all'art. 4.7 la lettera b) deve essere sostituita come segue: «gli importi, da corrispondere agli istituti finanziatori in conseguenza della risoluzione del rapporto concessorio, connessi all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento dei Lotti A, B1, B2 e C»; g. alla fine dell'art. 4-bis.2 debbono essere aggiunte le parole «fermo quanto previsto al punto 4.2»; h. all'art. 5.1, lettera (i), che sostituisce l'art. 10.4 della Convenzione unica: le prime tre righe debbono essere sostituite con la seguente frase: «In caso di inottemperanza o di rigetto delle controdeduzioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 10.7, decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 3, la decadenza della [...]»; mentre alla lettera b) va eliminata la parte finale da «a condizione che i flussi netti» fino alla fine; i. l'art. 5.1, lettera (iv), che modifica l'art. 12.7, deve essere integrato con il richiamo all'art. 4.7 e, conseguentemente, va eliminato l'art. 12.8, in quanto reca una disciplina contraddittoria con quella di cui al presente punto, adeguando l'intero testo della lettera (iv) in questione alla predetta eliminazione; j. deve essere eliminato l'art. 5.2; k. all'art. 5.3 le parole «di recesso» debbono essere sostituite con le parole «di estinzione del rapporto concessorio» e va inserito anche il richiamo all'art. 4.7; analoga indicazione vale per l'art. 5.5; l. debbono essere eliminati l'art. 5.8 e l'art. 5.11; m. l'atto va integrato con l'indicazione dei criteri e delle modalita' per la rideterminazione della misura delle agevolazioni in caso di miglioramento dei parametri posti a base del PEF, come specificato al punto 1.3 della delibera; deve pertanto essere inserita una clausola che, con riferimento alla predetta assunzione di una «perdita» sui ricavi pari al 3 per cento annuo presente nel PEF/PFR ed in linea con quanto previsto dal punto 2.6 delle menzionate Linee guida approvate dal CIPE con delibera n. 1/2013, stabilisca che in fase di aggiornamento tariffario quinquennale deve essere effettuata anche la verifica a consuntivo dell'effettiva elusione derivante dall'applicazione del sistema «free flow» e che l'eventuale differenza, rispetto al dato cosi' assunto, concorre alla rideterminazione delle Misure esclusivamente in riduzione attraverso la riduzione della durata delle stesse, in modo da non superare il TIR dell'equity individuato nel medesimo PEF/PFR; n. l'Atto aggiuntivo n. 2 REV deve essere inoltre integrato in modo da apportare alla Convenzione Unica le modifiche/integrazioni di cui appresso: completare l'art. 3.2, lettera C, con la dizione «o da altri organismi di regolazione competenti in materia»; modificare l'art. 12.3 nel senso indicato nel deliberato, prevedendo cioe' che si tenga conto solo delle eventuali maggiori economie realizzate in sede di gara; sostituire l'art. 32 («Carta dei servizi») come segue: «32.1 Il concessionario e' tenuto, nei termini di legge, alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard di qualita' dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n. 481, e delle istruzioni operative per l'adozione della carta dei servizi nel sistema autostradale in concessione e successive modifiche ed integrazioni emanate da ANAS S.p.A. ai sensi della direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102». 32.2. Il concessionario e' tenuto al rispetto dei provvedimenti che vengano adottati in attuazione dell'art. 8 («Contenuto delle carte di servizio») del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, in merito alle indicazioni in modo specifico dei diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possano esigere nei confronti delle imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura». includere, tra gli obblighi del concessionario, quello di assicurare flussi costanti di informazioni al CIPE con modalita' coerenti con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144. B. Allegato sui «requisiti di solidita' patrimoniale»: a. Debbono essere applicate, per quanto concerne il trattamento delle poste figurative, le indicazioni di cui alla delibera n. 30/2013, eliminando, quindi, il riferimento all'inclusione delle poste figurative dal calcolo del flusso di cassa operativo disponibile per il servizio del debito (FCO) nel numeratore della formula riportata nel citato allegato, utilizzata per verificare la permanenza dei requisiti in questione, e prevedendo che il saldo di dette poste, risultante a fine periodo nel PEF allegato alla convenzione, venga portato a incremento/decremento del «debito finanziario netto»; b. non debbono essere stralciate dal computo del valore del «debito finanziario netto» (DN) di fine esercizio «le forme di finanziamento non bancarie erogate da enti terzi o societa' a condizioni diverse».