(Allegato)
                                                             Allegato 
 
                            PRESCRIZIONI 
 
    A) Secondo atto aggiuntivo (n. 2 REV) alla convenzione unica  tra
Concessioni Autostradali Lombarde  S.p.A.  e  Autostrada  Pedemontana
Lombarda S.p.A.: 
      a. con riferimento  alle  «Premesse»:  debbono  essere  espunte
dalla lettera «F» le parole «oggettiva  e  non  imputabile»  e  dalla
lettera «O» le parole «adottata dal CIPE»; 
      b. all'art. 2.1 debbono  essere  adeguati  i  riferimenti  agli
allegati citati all'art. 1.1; 
      c. all'art. 3.1,  secondo  comma,  vanno  depennate  le  parole
«entro la data del 31 dicembre 2015 e»; 
      d. l'art. 4.3 deve essere sostituito come segue: «in attuazione
di quanto disposto dal CIPE con delibera n. [•] (sub allegato B),  il
concessionario decadra' dalle misure assegnate e/o  riconosciute  con
la medesima delibera qualora  il  primo  contratto  di  finanziamento
(cfr. Senior n. 1) non venga sottoscritto entro 12 mesi dalla data di
efficacia del presente atto aggiuntivo ovvero il secondo contratto di
finanziamento (Senior n. 2) non venga sottoscritto entro la  data  di
cui al precedente art. 3.1»; 
      e. all'art. 4.6 le parole  «recedere  alla  convenzione  unica»
debbono essere sostituite  con  le  parole  «estinguere  il  rapporto
concessorio»; 
      f. all'art. 4.7 la  lettera  b)  deve  essere  sostituita  come
segue: «gli importi, da corrispondere agli istituti  finanziatori  in
conseguenza della  risoluzione  del  rapporto  concessorio,  connessi
all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento dei Lotti A,
B1, B2 e C»; 
      g. alla fine  dell'art.  4-bis.2  debbono  essere  aggiunte  le
parole «fermo quanto previsto al punto 4.2»; 
      h. all'art. 5.1, lettera (i), che sostituisce l'art. 10.4 della
Convenzione unica: le prime tre righe debbono essere  sostituite  con
la seguente frase: «In caso di  inottemperanza  o  di  rigetto  delle
controdeduzioni, fatto salvo quanto previsto all'art.  10.7,  decorso
infruttuosamente  il  termine  di  cui  al  precedente  comma  3,  la
decadenza della [...]»; mentre alla lettera b) va eliminata la  parte
finale da «a condizione che i flussi netti» fino alla fine; 
      i. l'art. 5.1, lettera (iv), che  modifica  l'art.  12.7,  deve
essere integrato con il richiamo all'art. 4.7 e, conseguentemente, va
eliminato l'art. 12.8, in quanto reca una disciplina  contraddittoria
con quella di cui al presente punto, adeguando l'intero  testo  della
lettera (iv) in questione alla predetta eliminazione; 
      j. deve essere eliminato l'art. 5.2; 
      k.  all'art.  5.3  le  parole  «di  recesso»   debbono   essere
sostituite con le parole «di estinzione del rapporto  concessorio»  e
va inserito anche il richiamo all'art. 4.7; analoga indicazione  vale
per l'art. 5.5; 
      l. debbono essere eliminati l'art. 5.8 e l'art. 5.11; 
      m. l'atto va integrato con l'indicazione dei  criteri  e  delle
modalita' per la rideterminazione della misura delle agevolazioni  in
caso di miglioramento dei  parametri  posti  a  base  del  PEF,  come
specificato  al  punto  1.3  della  delibera;  deve  pertanto  essere
inserita una clausola che, con riferimento alla  predetta  assunzione
di una «perdita» sui ricavi pari al 3 per cento  annuo  presente  nel
PEF/PFR  ed  in  linea  con  quanto  previsto  dal  punto  2.6  delle
menzionate Linee guida approvate dal CIPE  con  delibera  n.  1/2013,
stabilisca che in fase di aggiornamento tariffario quinquennale  deve
essere effettuata  anche  la  verifica  a  consuntivo  dell'effettiva
elusione derivante dall'applicazione del sistema «free  flow»  e  che
l'eventuale differenza, rispetto al dato cosi' assunto, concorre alla
rideterminazione delle Misure esclusivamente in riduzione  attraverso
la riduzione della durata delle stesse, in modo da  non  superare  il
TIR dell'equity individuato nel medesimo PEF/PFR; 
      n. l'Atto aggiuntivo n. 2 REV deve essere inoltre integrato  in
modo da apportare alla Convenzione Unica le modifiche/integrazioni di
cui appresso: 
        completare l'art. 3.2, lettera C, con la dizione «o da  altri
organismi di regolazione competenti in materia»; 
        modificare l'art. 12.3 nel  senso  indicato  nel  deliberato,
prevedendo cioe' che si tenga conto  solo  delle  eventuali  maggiori
economie realizzate in sede di gara; 
        sostituire l'art. 32 («Carta dei servizi») come segue: 
          «32.1 Il concessionario e' tenuto, nei  termini  di  legge,
alla redazione della Carta dei servizi con indicazione degli standard
di qualita' dei singoli servizi, ai sensi dell'art. 2, comma  2,  del
decreto legislativo 12 maggio 1995 e della legge 14 novembre 1995, n.
481, e delle istruzioni operative  per  l'adozione  della  carta  dei
servizi  nel  sistema  autostradale  in  concessione   e   successive
modifiche ed integrazioni emanate  da  ANAS  S.p.A.  ai  sensi  della
direttiva ministeriale in materia del 19 febbraio 2009, n. 102». 
          32.2.  Il  concessionario  e'  tenuto   al   rispetto   dei
provvedimenti  che  vengano  adottati  in  attuazione   dell'art.   8
(«Contenuto delle carte di servizio») del  decreto-legge  24  gennaio
2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n.  27,  in  merito
alle indicazioni in modo  specifico  dei  diritti,  anche  di  natura
risarcitoria, che gli utenti  possano  esigere  nei  confronti  delle
imprese che gestiscono il servizio o l'infrastruttura». 
          includere, tra gli obblighi del concessionario,  quello  di
assicurare flussi costanti di  informazioni  al  CIPE  con  modalita'
coerenti con il sistema di monitoraggio degli  investimenti  pubblici
(MIP) di cui all'art. 1 della legge 17 maggio 1999 n. 144. 
    B. Allegato sui «requisiti di solidita' patrimoniale»: 
      a. Debbono essere applicate, per quanto concerne il trattamento
delle poste figurative,  le  indicazioni  di  cui  alla  delibera  n.
30/2013, eliminando,  quindi,  il  riferimento  all'inclusione  delle
poste  figurative  dal  calcolo  del  flusso   di   cassa   operativo
disponibile per il servizio del debito  (FCO)  nel  numeratore  della
formula riportata nel citato allegato, utilizzata per  verificare  la
permanenza dei requisiti in questione, e prevedendo che il  saldo  di
dette  poste,  risultante  a  fine  periodo  nel  PEF  allegato  alla
convenzione,  venga  portato  a  incremento/decremento  del   «debito
finanziario netto»; 
      b. non debbono essere stralciate dal  computo  del  valore  del
«debito finanziario netto»  (DN)  di  fine  esercizio  «le  forme  di
finanziamento non  bancarie  erogate  da  enti  terzi  o  societa'  a
condizioni diverse».