Art. 4 Modalita' di concessione della garanzia 1. La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti di cui all'art. 3 e' concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento da questi concesso. Entro il predetto limite, la garanzia diretta del Fondo copre fino all'80 percento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore richiedente nei confronti del soggetto beneficiario finale. 2. Con riferimento ai finanziamenti di cui all'art. 3 la controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80 percento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento. Entro il predetto limite, la controgaranzia copre fino all'80 percento della somma liquidata dal confidi o da altro fondo di garanzia al soggetto finanziatore. 3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, con le modalita' previste dalle disposizioni operative del Fondo.