Art. 4 
 
               Modalita' di concessione della garanzia 
 
  1. La garanzia diretta del Fondo sui finanziamenti di cui  all'art.
3 e' concessa su richiesta del soggetto finanziatore fino alla misura
massima dell'80 percento dell'ammontare del finanziamento  da  questi
concesso. Entro il predetto limite, la  garanzia  diretta  del  Fondo
copre  fino  all'80  percento  dell'ammontare  dell'esposizione   per
capitale,  interessi,  contrattuali   e   di   mora,   del   soggetto
finanziatore richiedente  nei  confronti  del  soggetto  beneficiario
finale. 
  2.  Con  riferimento  ai  finanziamenti  di  cui  all'art.   3   la
controgaranzia del Fondo e' concessa fino alla misura massima dell'80
percento dell'importo garantito dal  confidi  o  da  altro  fondo  di
garanzia, a condizione che  le  garanzie  da  questi  rilasciate  non
superino la percentuale massima di copertura dell'80 percento.  Entro
il predetto limite, la  controgaranzia  copre  fino  all'80  percento
della somma liquidata dal confidi o da altro  fondo  di  garanzia  al
soggetto finanziatore. 
  3. La garanzia diretta di cui al comma 1 e la controgaranzia di cui
al comma 2 sono concesse, fatto salvo quanto  previsto  dall'art.  5,
con le modalita' previste dalle disposizioni operative del Fondo.