Art. 5 
 
          Modalita' e criteri di selezione delle operazioni 
 
  1. Le operazioni di cui all'art. 3 sono ammesse alla  garanzia  del
Fondo  senza  la  valutazione  economico-finanziaria   del   soggetto
beneficiario finale da parte del Gestore del Fondo. 
  2. Sulle operazioni di cui all'art. 3  la  garanzia  del  Fondo  e'
rilasciata a titolo gratuito.