Art. 7 
 
                     Norme transitorie e finali 
 
  1. Per quanto non disposto dal presente decreto, si applica  quanto
previsto  dal  regolamento  31  maggio  1999,  n.  248  e  successive
modificazioni e  integrazioni  e  dalle  disposizioni  operative  del
Fondo. 
  2. Il Consiglio di gestione adegua le  disposizioni  operative  del
Fondo in conformita' alle norme contenute nel  presente  decreto.  Le
disposizioni operative del Fondo cosi' integrate sono pubblicate  nei
siti Internet del  Fondo  (www.fondidigaranzia.it)  e  del  Ministero
dello sviluppo economico (http://www.mise.gov.it/)  entro  30  giorni
dalla pubblicazione del presente  decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
  3. Le norme di cui al presente decreto si applicano a  partire  dal
giorno successivo  alla  data  di  pubblicazione  delle  disposizioni
operative del Fondo nel sito Internet del Fondo. 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    Roma, 24 dicembre 2014 
 
                                                   Il Ministro: Guidi 

Registrato alla Corte dei conti il 27 gennaio 2015 
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