Art. 2 
 
               Effetti sui soggetti passivi fornitori 
 
  1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di  beni
e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1,  emettono  la  fattura
secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972  con
l'annotazione "scissione dei pagamenti". 
  2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di  cui
all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta  ed  operano  la
registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli  23  e  24
del decreto n. 633 del 1972 senza computare  l'imposta  ivi  indicata
nella liquidazione periodica.