Art. 2 Effetti sui soggetti passivi fornitori 1. I soggetti passivi dell'IVA, che effettuano le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui all'art. 1, emettono la fattura secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto n. 633 del 1972 con l'annotazione "scissione dei pagamenti". 2. I soggetti passivi dell'IVA che effettuano le operazioni di cui all'art. 1 non sono tenuti al pagamento dell'imposta ed operano la registrazione delle fatture emesse ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto n. 633 del 1972 senza computare l'imposta ivi indicata nella liquidazione periodica.