Art. 3 Esigibilita' dell'imposta 1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del pagamento dei corrispettivi. 2. Le pubbliche amministrazioni possono comunque optare per l'esigibilita' dell'imposta anticipata al momento della ricezione della fattura. 3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del decreto n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n. 633 del 1972.