Art. 3 
 
                      Esigibilita' dell'imposta 
 
  1. L'imposta relativa alle cessioni di beni ed alle prestazioni  di
servizi di cui all'art. 1 diviene esigibile al momento del  pagamento
dei corrispettivi. 
  2.  Le  pubbliche  amministrazioni  possono  comunque  optare   per
l'esigibilita' dell'imposta anticipata  al  momento  della  ricezione
della fattura. 
  3. Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 17-ter del  decreto
n. 633 del 1972, alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi
disciplinate dal medesimo articolo non e' applicabile la disposizione
di cui all'art. 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto n.  633
del 1972.