Art. 5 Disposizioni per le pubbliche amministrazioni soggetti passivi dell'IVA 1. Le pubbliche amministrazioni che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attivita' commerciali, in relazione alle quali sono identificate agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, annotano le relative fatture nel registro di cui agli articoli 23 o 24 del decreto n. 633 del 1972 entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l'imposta e' divenuta esigibile, con riferimento al mese precedente. 2. Nei casi di cui al comma 1, l'imposta dovuta partecipa alla liquidazione periodica del mese dell'esigibilita' od, eventualmente, del relativo trimestre.