Art. 7 
 
                               Rinvio 
 
  1. Resta fermo  quanto  previsto  dalle  disposizioni  generali  in
materia di imposta sul valore aggiunto per le cessioni di beni  e  le
prestazioni di servizi,  effettuate  nei  confronti  delle  pubbliche
amministrazioni per le quali queste ultime sono debitori d'imposta.