Art. 8 
 
                        Contribuenti ammessi 
                   al rimborso in via prioritaria 
 
  1. La disposizione di cui all'art. 38-bis, comma 10, del decreto n.
633 del 1972, e successive modificazioni,  che  prevede  l'erogazione
dei rimborsi in via prioritaria dell'eccedenza d'imposta  detraibile,
si applica, a partire dalla richiesta  relativa  al  primo  trimestre
dell'anno d'imposta 2015, ai soggetti passivi  che  hanno  effettuato
operazioni nei  confronti  delle  pubbliche  amministrazioni  di  cui
all'art. 17-ter dello stesso decreto n. 633 del 1972, fermo  restando
quanto previsto dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'economia  e
delle finanze del 22 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
n. 76 del 31 marzo 2007,  e  nel  rispetto  dei  presupposti  di  cui
all'art. 30, secondo comma, lettera a), del decreto n. 633 del 1972. 
  2. I rimborsi di cui al comma 1 sono erogati in via prioritaria per
un ammontare non  superiore  all'ammontare  complessivo  dell'imposta
applicata alle operazioni, di cui all'art. 17‑ter del decreto n.  633
del 1972, effettuate nel periodo  in  cui  si  e'  avuta  l'eccedenza
d'imposta detraibile oggetto della richiesta di rimborso.