Art. 9 Efficacia 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle operazioni per le quali e' stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015. 2. Fino all'adeguamento dei processi e dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativo contabile e, comunque, non oltre il 31 marzo 2015, le pubbliche amministrazioni individuate nell'art. 1 del presente decreto sono tenute ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento dell'imposta, da effettuarsi in ogni caso entro il 16 aprile 2015. Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2015 Il Ministro: Padoan