Art. 2 Attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica spettante alla regione Siciliana 1. Relativamente ai versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti secondo le modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto, la Struttura di gestione di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce alla regione Siciliana il gettito individuato attraverso le sigle delle province del relativo territorio, indicate dal contribuente nell'apposito campo della sezione «accise» del modello F24, con imputazione al capitolo di entrata 1411/01. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 30 aprile di ogni anno, il gettito delle accise sull'energia elettrica complessivamente spettante alla Regione Siciliana per l'anno precedente, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla Struttura di gestione, nonche' alla regione Siciliana. 3. I rimborsi ai contribuenti saranno erogati dalla regione Siciliana, tramite l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con l'utilizzo della procedura telematica «Si-GTS» o di altra procedura determinata dalla regione. 4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto di quanto corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del comma 2, la Struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della regione Siciliana e ne comunica l'importo alla regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze. 5. Il conguaglio a debito della regione Siciliana viene recuperato dalla Struttura di Gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla regione del gettito erariale ad essa spettante. 6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Siciliana dalla Struttura di gestione, con le risorse finanziarie disponibili sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio»; 7. Eventuali variazioni del gettito spettante alla regione Siciliana, di cui al comma 4, sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla regione Siciliana al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma 4 e' computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione del conguaglio dell'esercizio successivo.