Art. 2 
 
 
     Attribuzione del gettito dell'accisa sull'energia elettrica 
                  spettante alla regione Siciliana 
 
  1. Relativamente ai versamenti dell'accisa  sull'energia  elettrica
eseguiti secondo le modalita' di cui all'art. 1 del presente decreto,
la Struttura di gestione di cui all'art. 22,  comma  3,  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, attribuisce alla regione Siciliana
il  gettito  individuato  attraverso  le  sigle  delle  province  del
relativo territorio, indicate dal  contribuente  nell'apposito  campo
della sezione «accise» del modello F24, con imputazione  al  capitolo
di entrata 1411/01. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  comunica,  entro  il  30
aprile di ogni anno, il gettito delle accise  sull'energia  elettrica
complessivamente  spettante  alla  Regione   Siciliana   per   l'anno
precedente, ai sensi dello Statuto speciale e delle relative norme di
attuazione, al Dipartimento  delle  finanze,  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato, alla Struttura di gestione,  nonche'
alla regione Siciliana. 
  3.  I  rimborsi  ai  contribuenti  saranno  erogati  dalla  regione
Siciliana,  tramite  l'Agenzia  delle  dogane  e  dei  monopoli,  con
l'utilizzo della procedura telematica «Si-GTS» o di  altra  procedura
determinata dalla regione. 
  4. Con riferimento a ciascun  esercizio,  tenuto  conto  di  quanto
corrisposto ai sensi del comma 1 e del gettito spettante ai sensi del
comma 2, la Struttura di gestione determina il  conguaglio  a  debito
ovvero a credito della regione Siciliana e ne comunica l'importo alla
regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
e al Dipartimento delle finanze. 
  5. Il conguaglio a debito della regione Siciliana viene  recuperato
dalla Struttura di Gestione, che provvede a  trattenere  il  relativo
importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla  regione
del gettito erariale ad essa spettante. 
  6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione Siciliana
dalla Struttura di gestione, con le risorse  finanziarie  disponibili
sulla contabilita' speciale n. 1778 «Agenzia delle Entrate - Fondi di
bilancio»; 
  7.  Eventuali  variazioni  del  gettito  spettante   alla   regione
Siciliana, di cui al comma  4,  sono  comunicati  dall'Agenzia  delle
dogane e dei monopoli, entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,
alla regione Siciliana al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed alla Struttura di  gestione.
La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi  del
comma 4 e' computata ai fini del recupero ovvero della corresponsione
del conguaglio dell'esercizio successivo.