Art. 16 Garanzie 1. La garanzia a prima richiesta ISMEA puo' essere rilasciata sulla sola quota di Finanziamento bancario, nel rispetto delle modalita' di rilascio, dei criteri e dei limiti, di cui al Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 22 marzo 2011 e successive modificazioni e integrazioni. 2. Le garanzie previste nel contratto di Finanziamento, ad eccezione della sola garanzia di cui al precedente comma, assistono il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario, in misura direttamente proporzionale all'ammontare definitivo deliberato dalla Banca convenzionata e dal Fondo di credito. 3. Ai fini della ripartizione proporzionale delle somme derivanti dall'escussione delle garanzie di cui al precedente comma 2, la quota di Finanziamento bancario deve essere considerata al netto dell'importo della garanzia di cui al precedente comma 1.