Art. 16 
 
 
                              Garanzie 
 
  1. La garanzia a prima richiesta ISMEA puo' essere rilasciata sulla
sola quota di Finanziamento bancario, nel rispetto delle modalita' di
rilascio, dei criteri e dei limiti, di cui al Decreto  del  Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, 22 marzo 2011  e  successive
modificazioni e integrazioni. 
  2.  Le  garanzie  previste  nel  contratto  di  Finanziamento,   ad
eccezione della sola garanzia di cui al precedente  comma,  assistono
il Finanziamento agevolato e il  Finanziamento  bancario,  in  misura
direttamente proporzionale all'ammontare definitivo deliberato  dalla
Banca convenzionata e dal Fondo di credito. 
  3. Ai fini della ripartizione proporzionale delle  somme  derivanti
dall'escussione delle garanzie di cui al precedente comma 2, la quota
di  Finanziamento  bancario  deve   essere   considerata   al   netto
dell'importo della garanzia di cui al precedente comma 1.