Art. 7 Accordo ISMEA - Ente finanziatore 1. Gli Enti finanziatori del Fondo di credito sottoscrivono un accordo con ISMEA. 2. L'accordo disciplina, nell'ambito delle finalita' e delle norme generali di funzionamento del Fondo di credito di cui al presente decreto, e sulla base dello specifico regime agevolativo da cui provengono le risorse finanziarie utilizzate per la costituzione dei Fondi dedicati: a) le procedure attuative per l'accesso ai Finanziamenti agevolati da parte delle Imprese agricole; b) le condizioni economiche del Finanziamento agevolato. 3. Prima della sottoscrizione tra le parti, l'accordo di cui ai precedenti commi e' trasmesso al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'approvazione, a seguito della quale, lo stesso puo' essere sottoscritto dalle parti. L'accordo sottoscritto e' successivamente inviato al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Le procedure e le condizioni di cui al comma 2 sono pubblicate sul sito internet di ISNIEA e dell'Ente finanziatore.