Art. 10 Operatrici 1. La Casa deve assicurare personale, esclusivamente femminile, qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema della violenza di genere. 2. Al personale della Casa Rifugio e' fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. 3. La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per il personale e per le figure professionali ivi operanti.