Art. 10 
 
 
                             Operatrici 
 
  1. La Casa deve  assicurare  personale,  esclusivamente  femminile,
qualificato e stabile, adeguatamente formato e specializzato sul tema
della violenza di genere. 
  2. Al personale della Casa Rifugio e' fatto  esplicito  divieto  di
applicare le tecniche di mediazione familiare. 
  3. La Casa deve garantire la formazione iniziale e continua per  il
personale e per le figure professionali ivi operanti.