Art. 11 
 
 
                      Servizi minimi garantiti 
 
  1. La Casa garantisce protezione e ospitalita' alle donne e ai loro
figli minorenni, a titolo  gratuito,  salvaguardandone  l'incolumita'
fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato. 
  2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto  alla
fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche  alla  cura
di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalita'  condivise
con la donna accolta. 
  3. La Casa opera in maniera  integrata  con  la  rete  dei  servizi
socio-sanitari e  assistenziali  territoriali,  tenendo  conto  delle
necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono
violenza. 
  4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi  e  di  sostegno
scolastico nei confronti dei figli minori delle donne  che  subiscono
violenza.