Art. 11 Servizi minimi garantiti 1. La Casa garantisce protezione e ospitalita' alle donne e ai loro figli minorenni, a titolo gratuito, salvaguardandone l'incolumita' fisica e psichica, per i tempi previsti dal percorso personalizzato. 2. La Casa definisce e attua il progetto personalizzato volto alla fuoriuscita delle donne dalla violenza, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico, nei tempi e con le modalita' condivise con la donna accolta. 3. La Casa opera in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza. 4. La Casa deve fornire adeguati servizi educativi e di sostegno scolastico nei confronti dei figli minori delle donne che subiscono violenza.