Art. 12 
 
 
                         Flusso informativo 
 
  1.  Le  Case  rifugio  contribuiscono  a  svolgere  l'attivita'  di
raccolta e analisi di dati  e  di  informazioni  sul  fenomeno  della
violenza, in linea con il  Piano  d'azione  straordinario  contro  la
violenza sessuale e di genere, in collaborazione con  le  istituzioni
locali.