Art. 13 
 
 
             Obblighi per i Centri e per le case rifugio 
 
  1. I centri  e  le  case  rifugio,  qualora  siano  destinatari  di
finanziamenti pubblici devono  garantire,  a  pena  di  revoca  delle
risorse pubbliche assegnate, l'attivita'  per  un  periodo  di  tempo
almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento.