Art. 13 Obblighi per i Centri e per le case rifugio 1. I centri e le case rifugio, qualora siano destinatari di finanziamenti pubblici devono garantire, a pena di revoca delle risorse pubbliche assegnate, l'attivita' per un periodo di tempo almeno pari a quello per il quale e' stato erogato il finanziamento.