Art. 14 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
  1. Le Regioni e le Province autonome  trasmettono  al  Dipartimento
per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei  ministri
entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati  sul  numero  dei
Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul  territorio  in
possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa. 
    Roma, 27 novembre 2014 
 
                                              Il presidente: Lanzetta 
 
Il segretario: Naddeo