Art. 14 Disposizioni finali 1. Le Regioni e le Province autonome trasmettono al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri entro il 1° febbraio di ogni anno i dati aggiornati sul numero dei Centri antiviolenza e delle Case rifugio operanti sul territorio in possesso dei requisiti minimi di cui alla presente intesa. Roma, 27 novembre 2014 Il presidente: Lanzetta Il segretario: Naddeo