Art. 2 Requisiti strutturali e organizzativi 1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza, di seguito denominato «Centro», deve possedere i requisiti di abitabilita' e deve essere articolata in locali idonei a garantire le diverse attivita' nel rispetto della privacy. 2. Il Centro puo' articolarsi anche con sportelli sul territorio dove vengono svolte le diverse attivita'. 3. Il Centro garantisce un'apertura di almeno 5 giorni alla settimana, ivi compresi i giorni festivi. 4. Il Centro deve garantire un numero di telefono dedicato attivo 24h su 24, anche collegandosi al 1522. 5. Il Centro deve aderire al numero telefonico nazionale di pubblica utilita' 1522 e deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonche' l'iscrizione negli appositi registri previsti dalle norme regionali e/o accreditamento in relazione a quanto previsto dalle normative regionali. 6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo l'accoglienza con giorni e orari di apertura al pubblico in locali appositamente dedicati a tale attivita'. 7. Non e' consentito l'accesso ai locali del Centro agli autori della violenza e dei maltrattamenti.