Art. 2 
 
 
                Requisiti strutturali e organizzativi 
 
  1. La struttura destinata a sede operativa del Centro antiviolenza,
di  seguito  denominato  «Centro»,  deve  possedere  i  requisiti  di
abitabilita' e deve essere articolata in locali idonei a garantire le
diverse attivita' nel rispetto della privacy. 
  2. Il Centro puo' articolarsi anche con  sportelli  sul  territorio
dove vengono svolte le diverse attivita'. 
  3. Il  Centro  garantisce  un'apertura  di  almeno  5  giorni  alla
settimana, ivi compresi i giorni festivi. 
  4. Il Centro deve garantire un numero di telefono  dedicato  attivo
24h su 24, anche collegandosi al 1522. 
  5. Il  Centro  deve  aderire  al  numero  telefonico  nazionale  di
pubblica utilita' 1522 e deve assicurare l'ingresso  nella  mappatura
tenuta dal Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del
Consiglio dei ministri, nonche' l'iscrizione negli appositi  registri
previsti dalle norme regionali  e/o  accreditamento  in  relazione  a
quanto previsto dalle normative regionali. 
  6. Il Centro adotta la Carta dei servizi, garantendo  l'accoglienza
con giorni e orari di apertura al pubblico  in  locali  appositamente
dedicati a tale attivita'. 
  7. Non e' consentito l'accesso ai locali  del  Centro  agli  autori
della violenza e dei maltrattamenti.