Art. 3 
 
 
                             Operatrici 
 
  1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di  personale  femminile
adeguatamente formato sul tema della violenza di genere. 
  2.  Il  Centro  deve  assicurare  un'adeguata  presenza  di  figure
professionali  specifiche,  quali:  assistenti  sociali,  psicologhe,
educatrici professionali e avvocate civiliste  e  penaliste  con  una
formazione specifica sul tema della violenza di  genere  ed  iscritte
all'albo del gratuito patrocinio. 
  3. Al personale del centro e' fatto esplicito divieto di  applicare
le tecniche di mediazione familiare. 
  4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e  continua  per
le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.