Art. 3 Operatrici 1. Il Centro deve avvalersi esclusivamente di personale femminile adeguatamente formato sul tema della violenza di genere. 2. Il Centro deve assicurare un'adeguata presenza di figure professionali specifiche, quali: assistenti sociali, psicologhe, educatrici professionali e avvocate civiliste e penaliste con una formazione specifica sul tema della violenza di genere ed iscritte all'albo del gratuito patrocinio. 3. Al personale del centro e' fatto esplicito divieto di applicare le tecniche di mediazione familiare. 4. Il Centro deve garantire la formazione iniziale e continua per le operatrici e per le figure professionali ivi operanti.