Art. 4 
 
 
                      Servizi minimi garantiti 
 
  1. Il Centro deve garantire i  seguenti  servizi  minimi  a  titolo
gratuito: 
    a) Ascolto: Colloqui telefonici e preliminari presso la sede  per
individuare i bisogni e fornire le prime informazioni utili; 
    b) Accoglienza: Garantire protezione e accoglienza gratuita  alle
donne vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti  ad
elaborare un percorso  individuale  di  accompagnamento  mediante  un
progetto personalizzato di uscita dalla violenza; 
    c) Assistenza psicologica:  Supporto  psicologico  individuale  o
anche tramite gruppi  di  auto  mutuo  aiuto,  anche  utilizzando  le
strutture ospedaliere ed i servizi territoriali; 
    d) Assistenza legale: Colloqui di informazione e di orientamento,
supporto di carattere legale sia  in  ambito  civile  che  penale,  e
informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio,  in  tutte
le fasi del processo penale e civile, di cui  all'art.  2,  comma  1,
della legge n. 119 del 2013; 
    e) Supporto ai minori vittime di violenza assistita; 
    f) Orientamento al lavoro attraverso informazioni e contatti  con
i servizi sociali e con i centri per  l'impiego  per  individuare  un
percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica; 
    g) Orientamento all'autonomia abitativa attraverso convenzioni  e
protocolli con enti locali e altre agenzie.