Art. 6 
 
 
                           Lavoro in rete 
 
  1. Al fine di garantire alle  donne  e  ai  loro  figli  protezione
sociale, reinserimento e interventi  sanitari,  il  Centro  partecipa
alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali.
L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi
protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali  con  il
coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali
del territorio di riferimento coincidente con il territorio  indicato
dalla pianificazione regionale. 
  2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le  case  rifugio  e
gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio. 
  3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli  accordi
territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione,  con  cadenza
annuale, al Dipartimento per le pari  opportunita'  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri.