Art. 6 Lavoro in rete 1. Al fine di garantire alle donne e ai loro figli protezione sociale, reinserimento e interventi sanitari, il Centro partecipa alle reti territoriali interistituzionali promosse dagli enti locali. L'istituzione e il funzionamento della rete sono regolati da appositi protocolli o accordi territoriali condotti dagli enti locali con il coinvolgimento di tutti gli attori sociali, economici e istituzionali del territorio di riferimento coincidente con il territorio indicato dalla pianificazione regionale. 2. Il Centro assicura collegamenti diretti con le case rifugio e gli altri centri antiviolenza esistenti sul territorio. 3. Le Regioni si impegnano a monitorare i protocolli e gli accordi territoriali di cui al comma 1 e a darne comunicazione, con cadenza annuale, al Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri.