Art. 8 
 
 
                             Definizione 
 
  1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate,  a  indirizzo  segreto,
che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai
loro bambini a titolo  gratuito  e  indipendentemente  dal  luogo  di
residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di
salvaguardarne l'incolumita' fisica e psichica. 
  2. Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito  dall'art.  5-bis,
comma  3,  del  decreto-legge  n.  93  del   2013,   convertito   con
modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promosse da: 
    a) enti locali, in forma singola o associata; 
    b)  associazioni  e  organizzazioni  operanti  nel  settore   del
sostegno e dell'aiuto alle donne vittime  di  violenza,  che  abbiano
maturato esperienze e competenze specifiche in  materia  di  violenza
contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata
sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; 
    c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa  o
in forma consorziata. 
  3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma  2,  lettera
b) devono: 
    essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri
regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate; 
    avere nel loro Statuto il tema del  contrasto  alla  violenza  di
genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto  indicato
con gli obiettivi della Convenzione di  Istanbul,  ovvero  dimostrare
una consolidata e comprovata  esperienza  almeno  quinquennale  nella
protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.