Art. 8 Definizione 1. Le Case Rifugio sono strutture dedicate, a indirizzo segreto, che forniscono alloggio sicuro alle donne che subiscono violenza e ai loro bambini a titolo gratuito e indipendentemente dal luogo di residenza, con l'obiettivo di proteggere le donne e i loro figli e di salvaguardarne l'incolumita' fisica e psichica. 2. Le Case rifugio, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 93 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, sono promosse da: a) enti locali, in forma singola o associata; b) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze specifiche in materia di violenza contro le donne, che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa o in forma consorziata. 3. Le associazioni e le organizzazioni di cui al comma 2, lettera b) devono: essere iscritte ai previsti Albi regionali o iscritte ai registri regionali delle Onlus presso l'Agenzia delle entrate; avere nel loro Statuto il tema del contrasto alla violenza di genere quale obiettivo prioritario coerentemente con quanto indicato con gli obiettivi della Convenzione di Istanbul, ovvero dimostrare una consolidata e comprovata esperienza almeno quinquennale nella protezione e nel sostegno delle donne vittime di violenza.