Art. 9 Requisiti strutturali e organizzativi 1. La Casa rifugio, di seguito denominata «Casa», corrisponde a casa di civile abitazione ovvero ad una struttura di comunita', articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i servizi di accoglienza. 2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza. 3. La Casa deve assicurare alloggio e beni primari per la vita quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli. 4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e gli altri servizi presenti sul territorio al fine di garantire supporto psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito violenza e i loro figli. 5. La Casa deve assicurare l'ingresso nella mappatura tenuta dal D.P.O. nonche' l'inscrizione negli appositi registri previsti dalla normativa regionale.