Art. 9 
 
 
                Requisiti strutturali e organizzativi 
 
  1. La Casa rifugio, di seguito  denominata  «Casa»,  corrisponde  a
casa di civile abitazione  ovvero  ad  una  struttura  di  comunita',
articolata in locali idonei a garantire dignitosamente i  servizi  di
accoglienza. 
  2. La Casa deve garantire l'anonimato e la riservatezza. 
  3. La Casa deve assicurare alloggio e  beni  primari  per  la  vita
quotidiana alle donne che subiscono violenza e ai loro figli. 
  4. La Casa deve raccordarsi con i Centri antiviolenza e  gli  altri
servizi  presenti  sul  territorio  al  fine  di  garantire  supporto
psicologico, legale e sociale per le donne che hanno subito  violenza
e i loro figli. 
  5. La Casa deve assicurare l'ingresso nella  mappatura  tenuta  dal
D.P.O. nonche' l'inscrizione negli appositi registri  previsti  dalla
normativa regionale.