Art. 3 Ai fini di un precauzionale approccio alla risorsa in questione, teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e di una adeguata conservazione della stessa, peraltro confermato dalle precedenti campagne di sperimentazione, possono svolgere l'attivita' di pesca un numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per un totale di 5 (cinque) giorni la settimana, dal lunedi' al venerdi' compresi, in funzione di una turnazione. 1. L'individuazione delle 30 imbarcazioni, di cui all'allegato elenco, e' a cura della O.P. Ittici Sud Adriatico, che dovra' dare comunicazione all'Autorita' marittima di Manfredonia, almeno 24 ore prima dell'uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale delle suddette imbarcazioni e' assicurata dalla medesima Capitaneria di Porto. 2. L'area di pesca e' limitata alle acque del Compartimento marittimo di Manfredonia. 3. L'attivita' di pesca, di cui al presente articolo e' svolta in ottemperanza alle regole ed alle modalita' gia' indicate nel Piano di gestione trasmesso alla Commissione europea. 4. E' fatto divieto di detenere a bordo attrezzi per la pesca diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto - sciabica da natante. 5. Trattandosi di pesca altamente selettiva, la maglia della rete puo' avere un'apertura compresa tra i 3 ed i 5 millimetri. 6. Non e' consentito l'utilizzo di reti di lunghezza superiore a 300 metri. 7. L'attivita' di pesca puo' essere svolta anche entro le 3 miglia dalla costa. 8. Le imbarcazioni autorizzate possono effettuare esclusivamente catture nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. 9. E' vietata la pesca durante le ore notturne e con fonti luminose. 10. E' fatto obbligo di sbarco del prodotto catturato esclusivamente presso il porto di Manfredonia ed il conferimento dello stesso presso il locale mercato ittico.