Art. 3 
 
  Ai fini di un precauzionale approccio alla  risorsa  in  questione,
teso a contemperare l'esigenza di un corretto sfruttamento e  di  una
adeguata  conservazione  della  stessa,  peraltro  confermato   dalle
precedenti campagne di sperimentazione, possono svolgere  l'attivita'
di pesca un numero non superiore a 30 imbarcazioni al giorno, per  un
totale di 5 (cinque) giorni la settimana,  dal  lunedi'  al  venerdi'
compresi, in funzione di una turnazione. 
  1. L'individuazione delle  30  imbarcazioni,  di  cui  all'allegato
elenco, e' a cura della O.P. Ittici Sud Adriatico,  che  dovra'  dare
comunicazione all'Autorita' marittima di Manfredonia, almeno  24  ore
prima dell'uscita dal porto. Il rispetto della turnazione settimanale
delle suddette imbarcazioni e' assicurata dalla medesima  Capitaneria
di Porto. 
  2. L'area  di  pesca  e'  limitata  alle  acque  del  Compartimento
marittimo di Manfredonia. 
  3. L'attivita' di pesca, di cui al presente articolo e'  svolta  in
ottemperanza alle regole ed alle modalita' gia' indicate nel Piano di
gestione trasmesso alla Commissione europea. 
  4. E' fatto divieto di detenere  a  bordo  attrezzi  per  la  pesca
diversi da quello autorizzato per la pesca del rossetto - sciabica da
natante. 
  5. Trattandosi di pesca altamente selettiva, la maglia  della  rete
puo' avere un'apertura compresa tra i 3 ed i 5 millimetri. 
  6. Non e' consentito l'utilizzo di reti di  lunghezza  superiore  a
300 metri. 
  7. L'attivita' di pesca puo' essere svolta anche entro le 3  miglia
dalla costa. 
  8. Le imbarcazioni autorizzate  possono  effettuare  esclusivamente
catture nelle ore diurne, da un'ora dopo l'alba fino al tramonto. 
  9. E' vietata  la  pesca  durante  le  ore  notturne  e  con  fonti
luminose. 
  10.  E'  fatto   obbligo   di   sbarco   del   prodotto   catturato
esclusivamente presso il porto  di  Manfredonia  ed  il  conferimento
dello stesso presso il locale mercato ittico.