Art. 3 
 
  Contro l'iscrizione dei beni  nell'elenco  di  cui  all'art. 1  del
presente decreto e' ammesso ricorso  amministrativo  all'Agenzia  del
demanio  entro  sessanta  giorni  dalla  pubblicazione  del  presente
decreto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fermi gli
altri rimedi di legge.