Art. 2 Stoccaggio di modulazione 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo n. 164 del 2000, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del decreto legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' fissa le modalita' atte a garantire a tutti gli utenti la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi di stoccaggio di cui al presente decreto. 2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura di circa 6.843 milioni di standard metri cubi piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e allocata, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: a) il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo dal 1° ottobre-31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel periodo invernale negli ultimi dieci anni; b) il volume di gas importabile nel periodo 1° ottobre-31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale nello stesso periodo e al netto delle eventuali esportazioni. 3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e' conclusa dalla societa' «Edison Stoccaggio», fino alla concorrenza dello spazio di stoccaggio nella sua disponibilita', entro il 3 marzo 2015. 4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio, pari a circa 1.122 milioni di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2015-2016 mediante procedure di asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme. 5. Lo stoccaggio di modulazione, di cui ai commi 2 e 4, e' assegnato dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo i seguenti prodotti: i. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; ii. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di iniezione nel solo mese successivo a quello di conferimento - prodotto con iniezione mensile. 6. Il calendario delle prime aste e' definito nell'allegato 1. Il calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'. 7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art. 18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e integrazioni. 8. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per il servizio di punta e per il servizio uniforme, che tenga conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali valori non sono resi noti al sistema.