Art. 2 
 
 
                      Stoccaggio di modulazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo  n.  164
del  2000,  come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 93 del 2011, l'Autorita' fissa  le  modalita'  atte  a
garantire a tutti gli utenti la liberta'  di  accesso  a  parita'  di
condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del servizio di
stoccaggio in condizioni di normale  esercizio  e  gli  obblighi  dei
soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per  i  servizi  di
stoccaggio di cui al presente decreto. 
  2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1°  aprile  2015-31  marzo
2016, lo spazio di stoccaggio di modulazione da assegnare secondo  le
procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1 del 2012,  da
destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura ai clienti di
cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato, relativamente  al
medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura  di  circa  6.843
milioni di standard metri cubi piu'  la  quota  parte  di  stoccaggio
minerario che non risulti effettivamente richiesta  alle  imprese  di
stoccaggio e allocata, determinato tenendo  conto  dei  seguenti  due
fattori: 
    a) il volume relativo alla domanda di gas  naturale  nel  periodo
dal 1° ottobre-31 marzo, con riferimento  ai  consumi  effettivi  nel
periodo invernale negli ultimi dieci anni; 
    b) il volume di gas importabile nel periodo 1°  ottobre-31  marzo
mediante un utilizzo non superiore al 65%  della  capacita'  relativa
alle infrastrutture di importazione disponibili nello stesso periodo,
sommato alla produzione nazionale nello stesso  periodo  e  al  netto
delle eventuali esportazioni. 
  3. La prima asta per l'allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di
modulazione e' conclusa dalla societa' «Edison Stoccaggio», fino alla
concorrenza dello spazio  di  stoccaggio  nella  sua  disponibilita',
entro il 3 marzo 2015. 
  4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio, pari a circa 1.122 milioni
di metri cubi, sono assegnate dall'impresa maggiore di stoccaggio per
l'anno  di  stoccaggio   2015-2016   mediante   procedure   di   asta
competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo,  del
decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche  per
servizi diversi dalla modulazione di  cui  all'art.  18  del  decreto
legislativo n. 164 del 2000, con caratteristica di punta uniforme. 
  5. Lo stoccaggio di  modulazione,  di  cui  ai  commi  2  e  4,  e'
assegnato dalle  imprese  di  stoccaggio  secondo  aste  consecutive,
ciascuna delle quali articolata in un'offerta di lotti  di  capacita'
per i servizi di modulazione uniforme e di punta secondo  i  seguenti
prodotti: 
    i. un  primo  che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione dal mese  successivo  a  quello  di  conferimento  sino  al
termine della fase di iniezione - prodotto con iniezione stagionale; 
    ii. un secondo che preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione nel  solo  mese  successivo  a  quello  di  conferimento  -
prodotto con iniezione mensile. 
  6. Il calendario delle prime aste e' definito nell'allegato  1.  Il
calendario delle eventuali aste successive e' definito dalle  imprese
di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'. 
  7. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e
integrazioni. 
  8. Per ciascuna asta e' stabilito,  secondo  modalita'  determinate
dall'Autorita', un prezzo di riserva  distinto  per  il  servizio  di
punta e per il servizio uniforme, che  tenga  conto  del  valore  dei
prodotti e dell'evoluzione del mercato. Tali  valori  non  sono  resi
noti al sistema.