Art. 3 Servizi di stoccaggio pluriennali 1. A decorrere dall'anno contrattuale di stoccaggio 2015-2016, l'impresa maggiore di stoccaggio offre servizi pluriennali di stoccaggio di tipo uniforme per una capacita' complessiva di 500 milioni di metri cubi standard. 2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata minima di due anni con possibilita' di opzione all'estensione per altri due. 3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato dall'impresa maggiore di stoccaggio in una asta precedente le altre per l'allocazione della capacita' di cui all'art. 2, comma 4. 4. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art. 2, comma 4.