Art. 3 
 
 
                  Servizi di stoccaggio pluriennali 
 
  1. A decorrere  dall'anno  contrattuale  di  stoccaggio  2015-2016,
l'impresa  maggiore  di  stoccaggio  offre  servizi  pluriennali   di
stoccaggio di tipo uniforme per  una  capacita'  complessiva  di  500
milioni di metri cubi standard. 
  2. Il servizio pluriennale di stoccaggio ha durata  minima  di  due
anni con possibilita' di opzione all'estensione per altri due. 
  3. Il servizio di stoccaggio pluriennale e' assegnato  dall'impresa
maggiore  di  stoccaggio  in  una  asta  precedente  le   altre   per
l'allocazione della capacita' di cui all'art. 2, comma 4. 
  4. Le eventuali capacita' di stoccaggio di gas naturale disponibili
non allocate ai sensi del presente articolo sono assegnate secondo le
modalita' previste per il servizio di modulazione di cui all'art.  2,
comma 4.