Art. 4 
 
 
       Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 
 
  1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di  stoccaggio  e
di punta di erogazione sufficienti a garantire  il  funzionamento  in
sicurezza del sistema del gas naturale in base  alle  valutazioni  di
rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del  2011,  i
profili di  utilizzo  della  capacita'  erogativa  giornaliera  dello
stoccaggio  di  modulazione  di  cui  all'art.  2,  comma   2,   sono
determinati  in  modo  da  garantire  la  massima  disponibilita'  di
prestazione nei mesi di gennaio e  febbraio  di  ogni  anno.  Per  il
periodo 1° novembre 2015-31 marzo 2016 gli stessi profili  indicativi
sono riportati nell'allegato 2 per le imprese di stoccaggio  operanti
in Italia. 
  2. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 2, comma 4 e  di  cui
all'art. 3, sono allocate con  profilo  di  utilizzo  uniforme  della
capacita'  erogativa,  pari  allo  spazio  allocato   suddiviso   per
centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio. 
  3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo
spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi  di  cui  ai
commi 1 e 2, indicando, con  riferimento  all'allegato  2,  i  volumi
giornalieri    effettivi     massimi     erogabili,     aggiornandoli
tempestivamente  durante  il  periodo  di  erogazione  invernale   in
funzione  dello  svaso   effettivo,   dell'andamento   climatico,   e
dell'eventuale indisponibilita' degli impianti. 
  4. Le imprese di  stoccaggio  adottano  le  necessarie  misure  per
adeguare i  codici  di  stoccaggio  alle  disposizioni  del  presente
decreto e le trasmettono all'Autorita'.