Art. 4 Erogazione del gas naturale dal sistema degli stoccaggi 1. Fino alla realizzazione di ulteriori capacita' di stoccaggio e di punta di erogazione sufficienti a garantire il funzionamento in sicurezza del sistema del gas naturale in base alle valutazioni di rischio di cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 93 del 2011, i profili di utilizzo della capacita' erogativa giornaliera dello stoccaggio di modulazione di cui all'art. 2, comma 2, sono determinati in modo da garantire la massima disponibilita' di prestazione nei mesi di gennaio e febbraio di ogni anno. Per il periodo 1° novembre 2015-31 marzo 2016 gli stessi profili indicativi sono riportati nell'allegato 2 per le imprese di stoccaggio operanti in Italia. 2. Le capacita' di stoccaggio di cui all'art. 2, comma 4 e di cui all'art. 3, sono allocate con profilo di utilizzo uniforme della capacita' erogativa, pari allo spazio allocato suddiviso per centocinquanta giorni, come definito nei codici di stoccaggio. 3. Le imprese di stoccaggio pubblicano sul proprio sito internet lo spazio effettivo e i profili di erogazione per i servizi di cui ai commi 1 e 2, indicando, con riferimento all'allegato 2, i volumi giornalieri effettivi massimi erogabili, aggiornandoli tempestivamente durante il periodo di erogazione invernale in funzione dello svaso effettivo, dell'andamento climatico, e dell'eventuale indisponibilita' degli impianti. 4. Le imprese di stoccaggio adottano le necessarie misure per adeguare i codici di stoccaggio alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorita'.