Art. 5 
 
 
             Modalita' d'asta e disposizioni in materia 
         di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 
 
  1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli  2
e  3  e  le   relative   tariffe   di   stoccaggio   sono   stabilite
dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli
aspetti relativi  alla  sicurezza  delle  forniture,  assicurando  la
massima    partecipazione,    trasparenza,    concorrenza    e    non
discriminazione, e la  neutralita'  per  gli  eventuali  oneri  delle
imprese di stoccaggio interessate,  in  tempo  utile  per  consentire
l'effettuazione delle aste secondo il calendario di cui  all'allegato
1 e  il  regolare  inizio  del  ciclo  di  iniezione  per  l'anno  di
stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016. 
  2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e'  stabilito  il  limite
massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario del
35%  per  tutta  la  capacita'  di  stoccaggio  offerta  per   l'anno
contrattuale 2015-2016. 
  3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino  inferiori
a quelli indicati all'art. 2, comma 2, il  Ministero  dello  sviluppo
economico, sentito  il  Comitato  di  emergenza  e  monitoraggio  del
sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del  Ministro
delle  attivita'  produttive  26  settembre  2001  pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9  ottobre  2001,  e
sentita l'Autorita',  puo'  stabilire  le  modalita'  per  assicurare
comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi  di  modulazione  al
fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale
del gas.