Art. 5 Modalita' d'asta e disposizioni in materia di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale 1. Le modalita' di effettuazione delle aste di cui agli articoli 2 e 3 e le relative tariffe di stoccaggio sono stabilite dall'Autorita', sentito il Ministero dello sviluppo economico per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e la neutralita' per gli eventuali oneri delle imprese di stoccaggio interessate, in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste secondo il calendario di cui all'allegato 1 e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2015-31 marzo 2016. 2. Ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, e' stabilito il limite massimo per l'attribuzione a ciascun soggetto o gruppo societario del 35% per tutta la capacita' di stoccaggio offerta per l'anno contrattuale 2015-2016. 3. Qualora gli spazi complessivamente allocati risultino inferiori a quelli indicati all'art. 2, comma 2, il Ministero dello sviluppo economico, sentito il Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas naturale, di cui all'art. 8 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001, e sentita l'Autorita', puo' stabilire le modalita' per assicurare comunque il riempimento ottimale degli stoccaggi di modulazione al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas.