Art. 2 1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia ai sensi del decreto legislativo del 6 settembre 2011, n. 159. 2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del D.M. 8 agosto 2000, n. 593 e' data facolta' al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo pari al 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovra' essere garantita da fidejussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo. 3. La durata del progetto potra' essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attivita' poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 4.