Art. 2 
 
 
                       Misura dell'indennizzo 
 
  1.  L'indennizzo  previsto  dall'articolo  13,  comma  7-bis,   del
decreto-legge   23   dicembre   2013,   n.   145,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014,  n.  9,  e'  commisurato
alla   quota   della   parte   eccedente   le    somme    liquidabili
dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non  assicurata,
per una quota del  danno  subito,  comunque  nei  limiti  complessivi
dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata. 
  2.  L'integrale  risarcimento,  comunque   ottenuto   dall'impresa,
impedisce la corresponsione delle somme di cui al comma 1.