Art. 2 Misura dell'indennizzo 1. L'indennizzo previsto dall'articolo 13, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e' commisurato alla quota della parte eccedente le somme liquidabili dall'assicurazione stipulata dall'impresa o, qualora non assicurata, per una quota del danno subito, comunque nei limiti complessivi dell'autorizzazione di spesa della disposizione sopra citata. 2. L'integrale risarcimento, comunque ottenuto dall'impresa, impedisce la corresponsione delle somme di cui al comma 1.