Art. 5 
 
 
        Criteri di valutazione delle caratteristiche cliniche 
           e farmacologiche delle acque minerali naturali 
 
  1. La natura degli esami, cui  si  deve  procedere  secondo  metodi
scientifici riconosciuti, deve essere adattata  alle  caratteristiche
proprie dell'acqua minerale naturale e ai suoi effetti sull'organismo
umano, quali ad esempio, la  diuresi,  il  funzionamento  gastrico  o
intestinale, la compensazione delle carenze di sostanze minerali. 
  2.  Eventualmente,  la  constatazione  della   costanza   e   della
concordanza  di  un  gran  numero  di  osservazioni   cliniche   puo'
sostituire gli esami di cui al comma 1; in casi appropriati gli esami
clinici possono sostituirsi agli esami  considerati  al  comma  1,  a
condizione che la costanza e la concordanza  di  un  gran  numero  di
osservazioni consentano di ottenere gli stessi risultati. 
  3.  Gli  studi  clinici  e  farmaco-tossicologici  debbono   essere
condotti presso strutture universitarie o aziende sanitarie o enti di
ricerca pubblici o privati accreditati nel rispetto delle  regole  di
buona pratica clinica e di buona pratica di laboratorio. 
  4.  Per  le  richieste  relative  alla  possibilita'  di   utilizzo
dell'acqua minerale  per  la  ricostituzione  degli  alimenti  per  i
lattanti, gli studi clinici sperimentali possono essere sostituiti da
una relazione  bibliografica  che,  basandosi  sulle  caratteristiche
chimiche dell'acqua, ne indichi le predette proprieta'. 
  5. Le richieste relative alla possibilita' di  utilizzo  dell'acqua
minerale nell'alimentazione dei lattanti dovranno essere  documentate
da studi clinici e  farmaco-tossicologici  (questi  ultimi  non  sono
necessari per acque gia' riconosciute come minerali) eseguiti  presso
strutture di cui al comma 3. 
  6.  I  recipienti  contenenti  l'acqua  da  sottoporre  alle  prove
cliniche e farmaco-tossicologiche debbono pervenire  ai  responsabili
delle  sperimentazioni  sigillati  dall'autorita'  sanitaria  che  ha
provveduto ai prelevamenti e accompagnati dal verbale di prelevamento
redatto dalla stessa autorita' sanitaria.