Art. 7 
 
 
        Verifica del permanere delle caratteristiche proprie 
             delle acque minerali naturali riconosciute 
 
  1. Ai fini  della  verifica  del  permanere  delle  caratteristiche
proprie  dell'acqua  minerale  naturale,  i  soggetti   titolari   di
riconoscimento devono inviare, ogni anno, al Ministero della  salute,
una  dichiarazione  sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  ai   sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
per ogni acqua minerale riconosciuta, relativa al mantenimento  delle
caratteristiche proprie delle acque minerali naturali, sulle quali si
basa   il   riconoscimento,   unitamente   a   un'analisi    chimica,
chimico-fisica  e  organolettica  e   a   un'analisi   microbiologica
effettuate nel corso dello stesso anno solare ed eseguite secondo  le
modalita' previste, rispettivamente, dagli articoli 2 e 4. 
  Dette analisi devono essere eseguite  su  campioni  prelevati  alla
sorgente (ovvero alle singole sorgenti se l'acqua  proviene  da  piu'
sorgenti in tale caso, anche alla miscelazione delle singole sorgenti
nonche' - qualora l'acqua  minerale  naturale  sia  sottoposta  a  un
trattamento di cui all'art. 8, comma 1, lettere b, c, d, del  decreto
legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 - su campioni prelevati all'uscita
dell'impianto di trattamento e deve essere effettuata  da  laboratori
autorizzati ai sensi del decreto del  Capo  del  Governo  7  novembre
1939. 
  Il mancato invio della citata documentazione entro  il  31  gennaio
dell'anno successivo a quello di riferimento  comporta  la  immediata
sospensione della validita' del decreto di riconoscimento. 
  2. La valutazione di  conformita'  della  certificazione  analitica
prodotta ai fini della verifica di  cui  al  comma  1  e'  effettuata
sentito il Consiglio superiore di sanita', nel cui ambito si  esprime
anche l'Istituto superiore di sanita'. 
  3. Il Ministro  della  salute,  con  proprio  decreto,  dispone  la
revisione dei riconoscimenti delle acque minerali naturali  per  ogni
necessita'  di  adeguamento  al   progresso   tecnico,   alle   nuove
acquisizioni scientifiche, alle direttive emanate dall'Unione europea
nonche' per ogni esigenza di salvaguardia della salute pubblica o dei
consumatori.