IL DIRETTORE GENERALE 
             per l'igiene e la sicurezza degli alimenti 
                         e della nutrizione 
 
  Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 23 febbraio  2005  concernente  i  livelli  massimi  di
residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di
origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del
Consiglio,  nonche'  i  successivi  regolamenti  che  modificano  gli
allegati II e III del predetto regolamento,  per  quanto  riguarda  i
livelli massimi di  residui  di  singole  sostanze  attive  in  o  su
determinati prodotti; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del
Consiglio  del  16  dicembre  2008  relativo  alla   classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze  e  delle  miscele
che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca
modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei
prodotti  fitosanitari  e  che  abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di  attuazione  e/o
modifica;  ed  in   particolare   l'art.   80   concernente   «Misure
transitorie»; 
  Vista  la  direttiva  1999/45/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 31 maggio 1999,  concernente  il  ravvicinamento  delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati
membri   relative    alla    classificazione,    all'imballaggio    e
all'etichettatura dei preparati pericolosi, e  successive  modifiche,
per la parte ancora vigente; 
  Vista  la  direttiva  2009/128/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro  per  l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo  1998,  n.  112,  concernente
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59»,  ed  in  particolare  gli  articoli  115  recante
«Ripartizione   delle   competenze»   e   l'articolo   119    recante
«Autorizzazioni»; 
  Vista la legge 13 novembre 2009, n.  172  concernente  «Istituzione
del Ministero della salute e incremento del  numero  complessivo  dei
Sottosegretari di Stato» e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
44,  concernente  «Regolamento  recante  il  riordino  degli   organi
collegiali ed altri organismi  operanti  presso  il  Ministero  della
salute, ai sensi dell'articolo 2, comma 4,  della  legge  4  novembre
2010, n. 183»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di  organizzazione  del
Ministero  della  salute»,  ed  in  particolare  l'art.  10   recante
«Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»; 
  Visto il decreto legislativo 17 marzo  1995,  n.  194,  concernente
«Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia  di  immissione  in
commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n.
290 concernente «Regolamento di semplificazione dei  procedimenti  di
autorizzazione alla produzione, all'immissione in  commercio  e  alla
vendita  di  prodotti  fitosanitari  e   relativi   coadiuvanti»,   e
successive modifiche; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2003,  n.  65,  concernente
«Attuazione delle direttive 1999/45/CE  e  2001/60/CE  relative  alla
classificazione, all'imballaggio e  all'etichettatura  dei  preparati
pericolosi», e successive modifiche; 
  Visto il  decreto  legislativo  14  agosto  2012,  n.  150  recante
«Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro  per
l'azione  comunitaria   ai   fini   dell'utilizzo   sostenibile   dei
pesticidi»; 
  Visto  il  decreto  interministeriale  22  gennaio   2014   recante
«Adozione del Piano di azione nazionale  per  l'uso  sostenibile  dei
prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'articolo   6   del   decreto
legislativo 14  agosto  2012,  n.  150,  recante:  «Attuazione  della
direttiva  2009/128/CE  che  istituisce  un   quadro   per   l'azione
comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»; 
  Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 2003 di recepimento della
direttiva 2002/48/CE della Commissione del 30 maggio  2002,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva iprovalicarb; 
  Visto il decreto ministeriale 26 aprile 2007 di  recepimento  della
direttiva 2007/5/CE della Commissione del 7 febbraio  2007,  relativo
all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 194, di alcune sostanze attive che  ora  figurano  nei  Reg.  (UE)
540/2011 e 541/2011 della  Commissione,  tra  le  quali  la  sostanza
attiva folpet; 
  Visto in particolare,  che  l'approvazione  della  sostanza  attiva
folpet decade il 30 settembre 2017, come  indicato  nell'allegato  al
reg. (UE) 540/2011; 
  Visto il decreto di autorizzazione all'immissione  in  commercio  e
all'impiego del prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al
presente decreto; 
  Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad  ottenere
la  ri-registrazione  secondo  i  principi  uniformi   del   prodotto
fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base
del dossier relativo al  prodotto  fitosanitario  «Melody  Care»  ora
«Melody Combi», presentato  dall'impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l.,
conforme ai requisiti di cui  all'allegato  III  del  citato  decreto
legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE)  n.  545/2011  della
Commissione; 
  Considerato  che  l'impresa  titolare  della   autorizzazione   del
prodotto fitosanitario  di  cui  trattasi  ha  ottemperato  a  quanto
previsti dai decreti recepimento, nei tempi e  nelle  forme  da  esso
stabiliti ed in conformita' alle condizioni definite per le  sostanze
attive folpet e iprovalicarb; 
  Sentita la Commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di  cui
all'art.  20  del  decreto  legislativo  17  marzo  1995,   n.   194,
relativamente  alla  valutazione  del   sopracitato   fascicolo   UVP
06361579, svolta dall'Universita' di Milano, al fine di ri-registrare
il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino 30 settebre 2017, alle
nuove condizioni di impiego e composizione; 
  Vista la nota dell'Ufficio protocollo n. 47345 in data 24  dicembre
2014 con la quale e' stata richiesta  all'Impresa  Bayer  Cropscience
S.r.l.  titolare  del   dossier   la   documentazione   ed   i   dati
tecnico-scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato  Istituto  da
presentarsi entro dodici mesi dalla data della medesima; 
  Vista la nota con la quale l'Impresa titolare  della  registrazione
del  prodotto  fitosanitario  riportato  nell'allegato  al   presente
decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio; 
  Visto il comunicato del 14 gennaio 2014, relativo  all'applicazione
del regolamento (CE) n.  1272/2008  in  materia  di  classificazione,
etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele; 
  Considerato che i prodotti fitosanitari  indicati  in  allegato  al
presente decreto ed attualmente in  commercio  riportano  l'etichetta
conforme alle direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE; 
  Ritenuto di  ri-registrare  fino  al  30  settembre  2017  data  di
scadenza dell'approvazione della sostanza attiva folpet, il  prodotto
fitosanitario  indicato  in  allegato  al  presente   decreto,   alle
condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi  di
cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base  del
dossier conforme ai requisiti di  cui  all'allegato  III  del  citato
decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel Reg. (UE) n.  545/2011
della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario  «Melody  Care»
ora «Melody Combi»; 
  Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale  9
luglio  1999  concernente  «Determinazione  delle  tariffe   relative
all'immissione in commercio  di  prodotti  fitosanitari  e  copertura
delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»; 
 
                              Decreta: 
 
  Sono ri-registrati fino al 30  settembre  2017,  data  di  scadenza
dell'approvazione  della  sostanza   attiva   folpet,   il   prodotto
fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato  al
numero,  alla  data  e  a  nome  dell'impresa  a   fianco   indicata,
autorizzato con la nuova composizione e formulazione, alle condizioni
e sulle colture  indicate  nelle  rispettive  etichette  allegate  al
presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi. 
  Sono  autorizzate  le  modifiche  di  composizione  e  formulazione
nonche' le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate
in allegato al presente decreto. 
  I prodotti fitosanitari immessi sul mercato alla data del  presente
decreto, aventi la precedente composizione e  formulazione  e  muniti
dell'etichetta   precedentemente    autorizzata,    possono    essere
commercializzati fino al 30 aprile  2015;  l'utilizzo  e'  consentito
fino al 31 maggio 2015. 
  La produzione di prodotti  fitosanitari  di  nuova  composizione  e
formulazione muniti  delle  etichette  adeguate  secondo  i  principi
uniformi, con classificazione conforme alle  direttive  67/548/CEE  e
1999/45/CE,  e'  consentita  non  oltre  il  31   maggio   2015;   la
commercializzazione e l'impiego sono invece  consentiti  fino  al  1°
giugno 2017, ai sensi dell'art. 61 del regolamento (CE) n. 1272/2008. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  La succitata  impresa  Bayer  Cropscience  S.r.l.  e'  tenuta  alla
presentazione dei dati tecnico-scientifici aggiuntivi sopra  indicati
nel termine di cui in premessa. 
  E' fatto comunque salvo ogni eventuale  successivo  adempimento  ed
adeguamento  delle  condizioni   di   autorizzazione   dei   prodotti
fitosanitari, anche  in  conformita'  a  provvedimenti  comunitari  e
ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata. 
  I dati relativi al/i suindicato/i prodotto/i sono  disponibili  nel
sito del Ministero  della  salute  www.salute.gov.it,  nella  sezione
«Banca dati». 
    Roma, 10 febbraio 2015 
 
                                        Il direttore generale: Ruocco