Art. 3 1. La regione Liguria trasmette al Ministero della salute gli atti di approvazione dei progetti di realizzazione dei tre interventi di cui all'art. 1. 2. La Regione Liguria da' comunicazione al Ministero della salute dell'indizione della gara di appalto, della data dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, dell'avvenuta chiusura dei lavori, dell'avvenuto collaudo degli stessi e dell'avvenuta messa in esercizio delle strutture. Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo secondo la normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2015 Il Sottosegretario di Stato: De Filippo