Art. 3 
 
  1. La regione Liguria trasmette al Ministero della salute gli  atti
di approvazione dei progetti di realizzazione dei tre  interventi  di
cui all'art. 1. 
  2. La Regione Liguria da' comunicazione al Ministero  della  salute
dell'indizione  della  gara  di  appalto,  della  data  dell'avvenuta
aggiudicazione  dei  lavori,  dell'avvenuta  chiusura   dei   lavori,
dell'avvenuto  collaudo  degli  stessi  e  dell'avvenuta   messa   in
esercizio delle strutture. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  secondo
la normativa vigente e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 21 gennaio 2015 
 
                              Il Sottosegretario di Stato: De Filippo