Art. 2 
 
  Ai sensi l'art. 17-bis, quarto comma, lettera  e),  regolamento  di
esecuzione la legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con  decreto
Presidente la Repubblica  8  ottobre  1973,  n.  1065,  e  successive
modifiche, le  sotto  elencate  varieta',  iscritte  ai  registri  le
varieta' di specie ortive con i  decreti  ministeriali  a  fianco  di
ciascuna  riportati,  sono  cancellate  dai  medesimi   per   mancata
presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
  Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo  a  quello
la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica italiana. 
    Roma, 17 febbraio 2015 
 
                                     Il direttore generale: Cacopardi