Art. 2 Ai sensi l'art. 17-bis, quarto comma, lettera e), regolamento di esecuzione la legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto Presidente la Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le sotto elencate varieta', iscritte ai registri le varieta' di specie ortive con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna riportati, sono cancellate dai medesimi per mancata presentazione le domande di rinnovo l'iscrizione: Parte di provvedimento in formato grafico Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale la Repubblica italiana. Roma, 17 febbraio 2015 Il direttore generale: Cacopardi