Art. 2 Soggetti beneficiari dell'agevolazione 1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente decreto i seguenti soggetti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: a) imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.