Art. 2 
 
 
               Soggetti beneficiari dell'agevolazione 
 
  1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente  decreto  i
seguenti soggetti, siano essi persone fisiche o  persone  giuridiche,
titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: 
    a) imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in
consorzi,  che   producono   prodotti   agricoli,   della   pesca   e
dell'acquacoltura  di   cui   all'Allegato   I   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea; 
    b) piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n.
651/2014,  che  producono  prodotti  agroalimentari,  della  pesca  e
dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato  I,  anche  se
costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi.