Art. 5 
 
 
             Modalita' di utilizzo del credito d'imposta 
 
  1. L'importo del  contributo  sotto  forma  di  credito  d'imposta,
riconosciuto al termine del controllo di ammissibilita', e'  indicato
dall'impresa nella propria  dichiarazione  dei  redditi  relativa  al
periodo d'imposta in riferimento al quale il beneficio e' concesso. 
  2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui all'art. 1
del presente decreto: 
    a) non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte
sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini  dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive; 
    b) non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109,
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
recante il Testo unico delle imposte sui redditi; 
  3.  Il  credito  d'imposta  e'   utilizzabile   esclusivamente   in
compensazione, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241 e successive modificazioni. A tal fine, il  modello  F24
deve essere presentato esclusivamente tramite  i  servizi  telematici
offerti dalla medesima Agenzia, pena il  rifiuto  dell'operazione  di
versamento.  L'ammontare  del   credito   d'imposta   utilizzato   in
compensazione non deve  eccedere  l'importo  concesso  dal  Ministero
delle politiche agricole  alimentari  e  forestali,  pena  lo  scarto
dell'operazione di versamento. 
  4. Ai fini del controllo di cui al precedente comma 3, il Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali trasmette all'Agenzia
delle entrate, con modalita' telematiche definite d'intesa,  l'elenco
delle imprese ammesse a  fruire  dell'agevolazione  e  l'importo  del
credito concesso nonche' le eventuali variazioni e revoche.