Art. 2 Soggetti beneficiari dell'agevolazione 1. Sono ammissibili all'agevolazione di cui al presente decreto le singole imprese, anche se costituite in forma cooperativa o riunite in consorzi, aderenti ad un contratto di rete gia' costituito al momento della presentazione della domanda, titolari di reddito di impresa o di reddito agrario: a) che producono prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; b) che siano piccole e medie imprese, come definite dal Regolamento (UE) n. 651/2014, che producono prodotti agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura non ricompresi nel predetto Allegato I. 2. Le aggregazioni devono essere formate, pena l'inammissibilita', da piu' imprese fra loro indipendenti.