Art. 6 Cause di decadenza o revoca del credito d'imposta 1. Il diritto al credito d'imposta decade nei seguenti casi: a) accertamento definitivo di violazioni non formali alla normativa fiscale; b) mancato rispetto delle condizioni stabilite dal pertinente regolamento dell'Unione europea di cui all'art. 3, comma 4; c) utilizzazione difforme dalla destinazione indicata nella domanda. 2. Il credito d'imposta e' revocato in caso di accertamento della falsita' delle dichiarazioni rese, fatta salva ogni conseguenza di legge, civile e penale. 3. In tutti i precedenti casi di decadenza o revoca, si provvede anche al recupero del beneficio eventualmente gia' fruito.