Art. 7 Divieto di cumulo 1. Il credito d'imposta non e' cumulabile con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ne' con altre misure di sostegno dell'Unione europea in relazione agli stessi costi ammissibili che danno diritto alla fruizione dell'agevolazione, nei casi in cui tale cumulo darebbe luogo ad un'intensita' di aiuto superiore al livello consentito, di cui all'art. 3, comma 3. 2. L'eventuale cumulo illegittimo determina il recupero dell'aiuto fruito con applicazione di interessi e sanzioni previsti per l'indebito utilizzo del credito d'imposta.