(( Art. 3-bis 
 
 
            Disposizioni concernenti il Fondo di garanzia 
               a favore delle piccole e medie imprese 
 
  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione  del
presente decreto fino al 31  dicembre  2015  e'  sospesa  l'efficacia
dell'articolo 1, comma 7, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  Fino
al 31 dicembre 2015, le disposizioni dell'articolo 39, comma  4,  del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, continuano  ad  applicarsi  nel
testo vigente prima della data di  entrata  in  vigore  della  citata
legge n.  190  del  2014.  Sono  fatte  comunque  salve  le  garanzie
eventualmente concesse fino alla data  di  entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si riporta il testo vigente del comma 7  dell'articolo1
          della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge di stabilita' 2015): 
              « Art. 1. 
              1-6. (Omissis) 
              7.  All'articolo  39,  comma  4,  del  decreto-legge  6
          dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 22 dicembre 2011, n. 214, le  parole:  «a  piccole  e
          medie  imprese»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «alle
          imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499». 
              8-735. (Omissis).». 
                
              Si riporta il testo vigente del comma  4  dell'articolo
          39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art.  39.  (Misure  per  le  micro,  piccole  e  medie
          imprese) 
              1-3. (Omissis) 
              4. La garanzia del Fondo di cui al comma 1 puo'  essere
          concessa, a titolo oneroso, su portafogli di  finanziamenti
          erogati alle  imprese  con  un  numero  di  dipendenti  non
          superiore  a  499  da  banche  e  intermediari   finanziari
          iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo  106  del
          decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e  successive
          modificazioni. Con  decreto  di  natura  non  regolamentare
          adottato dal Ministro dello  Sviluppo  Economico,  d'intesa
          con  il  Ministro  dell'Economia  e  delle  Finanze,   sono
          definite  le  tipologie  di  operazioni   ammissibili,   le
          modalita' di concessione, i criteri  di  selezione  nonche'
          l'ammontare massimo delle  disponibilita'  finanziarie  del
          Fondo da destinare alla  copertura  del  rischio  derivante
          dalla concessione di detta garanzia. 
              5-7-bis. (Omissis).».